Art. 5.
(Disposizioni transitorie).

      1. I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'albo dei mediatori creditizi, entro sei mesi dalla costituzione dei rispettivi organismi, presentano ai medesimi, nonché all'UIC nel caso di società di mediazione creditizia che superano le soglie dimensionali previste con il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), della legge 7 marzo 1996, n. 108, introdotto dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività.
      2. Le prove valutative di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nonché di cui al comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108,

 

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come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'elenco dei mediatori creditizi, devono essere indette dai rispettivi organismi per almeno due volte nei dodici mesi successivi alla data di costituzione dei medesimi organismi.
      3. Fino all'emanazione delle nuove norme regolamentari di attuazione delle modifiche apportate dalla presente legge al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e alla legge 7 marzo 1996, n. 108, si applicano, in quanto compatibili, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, nonché le relative disposizioni di attuazione. Fino alla stessa data, non sono ammesse nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.